FAQ Scuole di Specializzazione

Dove trovo le informazioni sulle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento?

L’elenco delle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento è pubblicato al link https://mesva.univaq.it/?q=node/2721. Entrando sulla Scuola di interesse nel menù a destra è possibile consultare il Regolamento generale e didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Quale è la normativa di riferimento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria?

La normativa è di sotto elencata:

Quali sono le funzioni del CAD (Consiglio di Area didattica)?

La composizione e le funzioni del Consiglio della Scuola vengono stabilite dai Regolamenti di Ateneo concernenti le Scuole di Specializzazione.

In linea generale il Consiglio della Scuola è l’organo che determina il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’Ordinamento Didattico, e regola tutte le attività per ogni singola Scuola di Specializzazione.

Il Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici:

  • stabilisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa;
  • stabilisce il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
  • concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la formazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire;
  • verifica, sentiti i docenti e i tutori interessati, che il singolo specializzando abbia raggiunto gli obiettivi formativi dell’anno in corso e che possa quindi essere ammesso all’esame di profitto teorico-pratico annuale;
  • autorizza periodi di frequenza al di fuori della rete formativa della scuola in strutture universitarie od extra-universitarie non convenzionate o all’estero, coerenti con le finalità della scuola;
  • designa annualmente i tutor che guideranno i medici in formazione specialistica nel loro percorso formativo.

Dove posso consultare i bandi per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche e non mediche?

I bandi per l’ammissione sono pubblicati al link https://www.univaq.it/section.php?id=447

Quali sono gli organi di rappresentanza degli Specializzandi?

Il CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari) è un organo consultivo del MIUR composto da 28 studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, un dottorando e uno specializzando. I componenti sono nominati con decreto del MIUR, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. Le elezioni per la designazione dei componenti avvengono ogni tre anni. Il rappresentante degli specializzandi è portavoce anche delle scuole di specializzazioni mediche, come quelle per le professioni legali o veterinarie.

In Ateneo  sono previstirappresentanti in Senato Accademico, in Consiglio di Dipartimento, nei Consigli di Area didattica delle Scuole

L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica  

L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 43).

È composto da:

  1. tre rappresentanti del MIUR;
  2. tre rappresentanti del Ministero della Salute;
  3. tre presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
  4. tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  5. tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite dal MUR. Fino alla data dell’elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell’Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministero della Salute d’intesa con il MUR, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione (medica, chirurgica, servizi).

Ha il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa. Definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, monitorandone i risultati.

In pratica costituisce l’organo tecnico più importante per la formazione medica specialistica, responsabile di garantire l’adeguatezza dell’intero processo formativo: presenza di servizi generali e diagnostici adeguati ad un approccio multidisciplinare, numero di procedure sufficienti alla formazione completo, presenza del controllo di qualità delle strutture, adeguatezza dell’attività di tutoraggio, accesso ai mezzi di lettura professionale.

L’Osservatorio Nazionale propone inoltre ai Ministri le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.

Gli Osservatori Regionali della Formazione Medica Specialistica– La composizione degli osservatori è variabile, ma è sempre presente almeno uno specializzando medico. L’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 44). Deve essere attivato in ogni Regione sede di Scuole di Specializzazione. È composto in forma paritetica da rappresentanti dei professori universitari, dei dirigenti ospedalieri delle strutture comprese nella rete formativa e da rappresentanti dei medici in formazione specialistica (in numero variabile) ed è presieduto da un Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il suo compito è quello di definire i criteri di rotazione nelle diverse strutture della rete regionale e di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica. Il percorso formativo deve avvenire nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola, del piano formativo individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle strutture sede di formazione. L’Osservatorio Regionale fornisce inoltre elementi di valutazione all’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.

Quale è il ruolo dei tutor?

Come definito dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 “ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio di Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica

I tutor rappresentano quindi il personale incaricato della formazione dello specializzando.

Nell’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 si specifica che “i tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie non incluse nella rete formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.”

Cosa si intende per rete formativa?

La rete formativa del medico in formazione specialistica rappresenta l’insieme delle strutture sanitarie (ospedaliere, universitarie, territoriali) che afferiscono ad una singola Scuola e che sono accreditate secondo standard assistenziali e formativi.

Si possono svolgere periodi di frequenza fuori rete formativa?

Sì. L’articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 dispone che “nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 “ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero o nell’ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.”

È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa, in Italia e all’estero, se preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola.

Quale è la durata massima del periodo fuori rete formativa?

La durata della permanenza al di fuori della rete formativa (in Italia o all’estero) può essere superiore all’anno e arrivare come deliberato in Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007 fino ad un massimo di 18 mesi.

Quali sono le modalità di attivazione delle convenzioni ex D.M. 13 giugno 2017 n. 402 ?

Le Scuole di Specializzazione per lo svolgimento delle proprie finalità, oltre alle strutture di sede possono avvalersi di:

1)Strutture collegate: tali strutture che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi.

2) Strutture complementari: nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non sono presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.

Dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Inoltre, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.

Con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché
subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

I Consigli di Area Didattica delle Scuole (CAD) approvano le proposte di convenzione con eventuali Strutture collegate e Strutture complementari e le convenzioni nominali per la frequenza da parte degli specializzandi di strutture extra rete formativa e le trasmettono agli Uffici della Segreteria Didattica che le istruisce per l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e dove richiesto degli Organi. Per tutte le tipologie di proposta di convenzione sono disponibili format che i Direttori delle Scuole e/o gli specializzandi possono reperire contattando la Dott.ssa Maria Pia Piccinini (Tel 0862-433321 e-mail: mesva.sad@strutture.univaq.it )

Ulteriori informazioni concernenti i corsi di studio potranno essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo faqmesvauprodid@strutture.univaq.it